Assetto Istituzionale
Regolamento per le modalità d'intervento nei settori rilevanti
in vigore dal 18 settembre 2000
Art. 1 Oggetto
Atr. 2 Finalità istituzionali e settori di intervento
Art. 3 Modalità di intervento
Art. 4 Documento programmatico previsionale
Art. 5 Criteri di ripartizione delle risorse
Art. 6 Procedura per la valutazione delle iniziative e dei progetti
Art. 7 Organi consultivi per la valutazione tecnica
Art. 8 Rendicontazione
Art. 9 Bilancio consuntivo
Art. 10 Trasparenza
Art. 1 -
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento della Fondazione nei settori previsti dall'art. 4 dello statuto, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse agli stessi settori.
^ Top ^
Art. 2 - Finalità istituzionali e settori di intervento
La Fondazione persegue gli scopi e le finalità indicati dall'art. 4 dello statuto, di seguito meglio specificati:
- l'attività di salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale del territorio é, in primo luogo, rivolta alla conservazione e valorizzazione del Castello Boncompagni Ludovisi di Vignola, sede della Fondazione e dalla stessa gestito come luogo di cultura e di esposizione di raccolte d'arte; la Fondazione promuove altresì la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico del territorio mediante interventi di restauro, studio, catalogazione e divulgazione della conoscenza dei suoi beni culturali, in collaborazione con le istituzioni pubbliche preposte alla loro tutela. La Fondazione può acquisire, raccogliere e conservare opere d'arte e beni di valore storico, culturale e scientifico al fine di valorizzarli e di diffonderne la conoscenza;
- l'attività di promozione dell'istruzione e della ricerca scientifica é svolta dalla Fondazione attraverso il sostegno finanziario alle istituzioni pubbliche e private del territorio preposte all'istruzione ed alla ricerca e, in primo luogo, all'Università, al fine di incrementarne i mezzi di insegnamento, di studio e di ricerca, e di offrire incentivi allo studio anche attraverso l'istituzione di borse di studio. La Fondazione promuove e finanzia attività di ricerca scientifica con particolare attenzione ai campi di ricerca utili a sostenere il sistema economico-produttivo del territorio;
la sanità, l'assistenza alle categorie sociali deboli e la promozione di progetti ed opere di valore sociale é svolta dalla Fondazione preminentemente mediante il sostegno finanziario ad enti ed associazioni operanti nel territorio della Fondazione.
L'attività di cui alla lettera c) dell'articolo 4 dello statuto é svolta dalla Fondazione dopo aver assicurato adeguato finanziamento alle attività di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo e compatibilmente con il finanziamento delle stesse.
L'attività di erogazione della Fondazione non deve, di norma, porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività, come pure ricercare ritorni di promozione commerciale in favore di soggetti terzi.
^ Top ^
Art. 3 - Modalità di intervento
La Fondazione persegue fini di promozione della società civile secondo le linee programmatiche e gli indirizzi gestionali indicati dal Consiglio attraverso le seguenti modalità enunciate in ordine di preferenza:
a) interventi direttamente realizzati;
b) interventi attuati mediante soggetti ad essa legati da vincoli di carattere partecipativo ovvero in forza di convenzioni;
c) finanziamento e sostegno di iniziative e progetti promossi e realizzati da terzi.
^ Top ^
Art. 4 -
Documento programmatico previsionale
Lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività della Fondazione per l'esercizio di riferimento è il documento programmatico previsionale che, determinate le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva:
- ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali la Fondazione, tempo per tempo, delibera di svolgere la sua attività;
- determina l'entità delle risorse destinate alle erogazioni per il finanziamento ed il sostegno di attività e progetti promossi e realizzati da terzi.
Il documento programmatico previsionale può precisare la ripartizione delle risorse disponibili tra i settori di intervento, eventualmente anche attraverso disaggregazioni territoriali e per classi dimensionali, con indicazione delle categorie di iniziative da sovvenzionare e della tipologia dei soggetti beneficiari.
Il bilancio può inoltre prevedere accantonamenti di risorse da destinare all'attuazione di progetti pluriennali.
^ Top ^
Art. 5 -
Criteri di ripartizione delle risorse
In sede di approvazione del documento programmatico previsionale, il Consiglio determina la ripartizione delle risorse secondo le seguenti indicazioni:
- primario obiettivo é costituito dal recupero scientifico, architettonico e pittorico, dalla manutenzione straordinaria ed ordinaria del Castello Boncompagni Ludovisi di Vignola, nell'osservanza delle norme di legge e regolamentari, nonché dagli interventi che ne consentano la fruizione pubblica quale sede di iniziative volte alla diffusione della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
- nell'espletamento di tale fine, la Fondazione destina adeguate risorse a progetti di collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Modena e Reggio Emilia, con gli altri organi ed uffici periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e con le istituzioni rivolte alla conservazione e tutela dei beni storici e artistici, per l'allestimento di mostre e di collezioni d'arte, da realizzare con periodicità annuale o pluriennale.
Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente la quota di fondi da destinare:
a) alla divulgazione dell'arte e della cultura in collaborazione con gli enti pubblici del territorio; alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio artistico ed ambientale del territorio, anche su programmi definiti in accordo con gli enti istituzionalmente preposti; allo studio, alla ricerca ed alla divulgazione della storia, dell'arte e dell'economia del territorio;
b) alla ricerca scientifica e all'istruzione, anche allo scopo di favorire la creazione ed il rafforzamento nel territorio di centri di ricerca scientifica e tecnologica, capaci di offrire sostegno ed impulso all'economia del territorio stesso e per incoraggiare la formazione e la specializzazione dei giovani per un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Infine il Consiglio stabilisce annualmente, in sede di predisposizione del documento programmatico previsionale, anche l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi a favore della sanità, a tutela delle categorie sociali più deboli nelle zone di operatività della Fondazione. Nell'ammontare sono ricompresi gli stanziamenti costituiti per vincolo di legge, nonché i contributi a soggetti istituzionalmente investiti di funzioni di pubblica utilità. Dette risorse vengono erogate secondo criteri di merito individuati dal Comitato di gestione. La stanziamento per tali finalità non può, di norma, superare il limite del 10% dei fondi complessivamente disponibili per l'attività di erogazione, a meno che non sia rivolto a finanziare progetti di particolare valore sociale e con carattere di straordinarietà.
^ Top ^
Art. 6 -
Procedura per la valutazione delle iniziative e dei progetti
Ciascun progetto o iniziativa da finanziare, come pure ciascuna proposta di erogazione, deve risultare adeguatamente istruita e corredata da idonea documentazione, atta ad individuarne finalità ed obiettivi, quali - a titolo minimale -:
- dati ed atti identificativi del soggetto o dei soggetti promotori;
- relazione illustrativa contenente la specificazione dei benefici attesi e dei beneficiari del progetto nonché l'analisi della fattibilità;
- preventivo dettagliato di spesa e valenza temporale;
- dichiarazione di eventuali altri progetti ed iniziative in corso con la Fondazione ovvero di precedenti erogazioni ricevute;
- dichiarazione delle eventuali erogazioni da altri ricevute o ad altri richieste per lo stesso progetto;
- impegni o attestazioni di disponibilità da parte di altri enti e soggetti esterni interessati a collaborare al progetto o all'iniziativa.
È riservata in ogni caso alla Fondazione facoltà di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi.
Al fine di valutare l'effettiva validità del progetto o dell'iniziativa, il Comitato di gestione ha la facoltà di ricorrere alla consulenza di esperti esterni.
Il Comitato di gestione, tenendo conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel documento programmatico previsionale, procede all'esame ed alle valutazioni delle richieste di erogazioni pervenute entro i mesi di aprile e ottobre di ogni anno.
È facoltà del Comitato di gestione valutare anche in corso d'anno eventuali richieste pervenute.
Per quanto riguarda la valutazione delle iniziative di cui all'art. 4, primo comma, lettera c) dello statuto dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:
- i finanziamenti potranno essere disposti a favore di enti pubblici, di associazioni, organizzazioni di volontariato e di altri enti e associazioni di carattere privato la cui attività sia caratterizzata dall'impegno sociale e umanitario a favore della comunità locale;
- godranno di titolo preferenziale i progetti volti alla qualificazione degli interventi sociali e sanitari e/o alla integrazione di quelli dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio se diretti a favore della comunità locale ed in particolare delle categorie meno protette della popolazione.
L'erogazione del contributo dovrà avvenire per successive tranches, l'ultima delle quali al termine dell'iniziativa, dopo averne verificato la congruità rispetto al progetto presentato ed a seguito della relazione conclusiva di fine lavori.
I soggetti richiedenti e assegnatari dei benefici economici decadono dal diritto di ottenerli al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro il termine stabilito nella delibera di concessione;
b) non venga presentata la documentazione prescritta;
c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento senza un preventivo assenso della Fondazione.
^ Top ^
Art. 7 -
Organi consultivi per la valutazione tecnica
Il Consiglio ed il Comitato di gestione possono istituire Commissioni tecniche e scientifiche consultive e propositive, anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti fra persone di particolare competenza e di riconosciuto valore nei settori di intervento della Fondazione.
Esse svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti propri della Fondazione e delle iniziative promosse da terzi da finanziare, ed esprimono un parere di merito.
Il compenso ai componenti di tali Commissioni sarà di norma erogato in forma di gettone di presenza, salva la remunerazione di particolari prestazioni di carattere professionale.
In relazione a particolari attività svolte a vantaggio della Fondazione, ai componenti delle Commissioni possono essere rimborsate le spese sostenute, analiticamente documentate.
^ Top ^
Art. 8 -
Rendicontazione
Per i progetti approvati, i proponenti l'iniziativa debbono fornire, a conclusione dell'intervento ovvero, in caso di progetti pluriennali, periodicamente secondo una programmazione prestabilita, un rendiconto circa il progetto finanziato, avuto riguardo anche alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all'utilizzo delle risorse.
^ Top ^
Art. 9 -
Bilancio consuntivo
Il Comitato di gestione sottopone all'approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione depositandoli nella sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio stesso.
Entro lo stesso termine il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione sono messi a disposizione del Collegio sindacale affinché predisponga la propria relazione.
Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
In particolare il bilancio é redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
^ Top ^
Art. 10 -
Trasparenza
Per l'attuazione dei progetti e l'erogazione dei contributi, la Fondazione, ove non provveda autonomamente, opera attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
Gli atti della Fondazione devono risultare improntati alla massima trasparenza e, all'occorrenza, adeguatamente pubblicizzati.
Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel regolamento dell'Autorità di vigilanza nonché mediante invio agli enti che per statuto hanno diritto di designazione di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio.
Il bilancio consuntivo dovrà altresì essere divulgato in sintesi a mezzo stampa ovvero attraverso altri idonei strumenti di pubblicizzazione.
Periodicamente, con cadenza almeno quadriennale, il Consiglio redige e presenta alla collettività del territorio di cui all'articolo 3 dello statuto il bilancio di missione contenente il rendiconto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi ed ai programmi approvati, accompagnato dalla valutazione critica di qualificati esperti esterni alla Fondazione.
|