Assetto Istituzionale
Statuto
In vigore dal 18 settembre 2000
Modificato il 28 gennaio 2005
Art. 1 Denominazione e origine
Atr. 2 Sede e durata
Art. 3 Ambito territoriale
Art. 4 Fini e settori di attività
Art. 5 Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento
Art. 6 Destinazione del reddito
Art. 7 Patrimonio
Art. 8 Organi
Art. 9 Consiglio
Art. 10 Procedura e modalità di nomina
Art. 11 Requisiti per la designazione, la condidatura e la nomina
Art. 12 Requisiti di professionalità
Art. 13 Requisiti di onorabilità
Art. 14 Incompatibilità e decadenza
Art. 15 Sospensione della carica
Art. 16 Competenze del Consiglio
Art. 17 Funzionamento del Consiglio
Art. 18 Presidente
Art. 19 Comitato di gestione
Art. 20 Funzionamento del Comitato di gestione
Art. 21 Collegio sindacale
Art. 22 Segretario
Art. 23 Indennità
Art. 24 Obblighi di comunicazione
Art. 25 Bilanci
Art. 26 Liquidazione
Art. 1 -
Denominazione e origine
La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA, denominata anche FONDAZIONE DI VIGNOLA, è persona giuridica privata senza fine di lucro.
Essa fu istituita come "Cassa di Risparmio di Vignola" con R.D. 4-8-1872 ed è regolata, per quanto non previsto dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, dalle disposizioni del codice civile.
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Art. 2 -
Sede e durata
La Fondazione ha sede legale in Vignola, Piazza dei Contrari 4, ed ha durata illimitata.
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Art. 3 -
Ambito territoriale
La Fondazione persegue nei settori definiti dal successivo articolo 4 la promozione della società civile del territorio della provincia di Modena compreso fra la Via Emilia e la dorsale appenninica, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.
Può estendere la propria azione a tutto il territorio centro-emiliano caratterizzato da comunione di storia, società, economia e cultura.
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Art. 4 -
Fini e settori di attività
La Fondazione persegue fini di promozione della società civile nell'ambito dei seguenti dominii:
a) salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale del territorio;
b) promozione dell'istruzione, della ricerca scientifica e delle attività culturali;
c) sanità, assistenza alle categorie sociali deboli nonché promozione di progetti ed opere di valore sociale.
L'attività di cui alla precedente lettera c) è svolta dalla Fondazione dopo aver assicurato adeguate risorse alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono e compatibilmente con il finanziamento delle stesse.
La Fondazione promuove inoltre studi, progetti e iniziative volte all'innovazione e al trasferimento delle tecnologie al sistema delle imprese e della pubblica amministrazione e ogni altra iniziativa e attività, anche non rientranti nei settori di cui al primo comma, purché perseguano scopi di utilità sociale.
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Art. 5 -
Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento
La Fondazione espleta la propria attività attraverso la definizione di obiettivi di elevata valenza sociale e di programmi, anche pluriennali, coerenti con indirizzi strategici predeterminati.
Essa opera nell'ambito del territorio di riferimento alla soluzione di bisogni della collettività non soddisfatti dall'azione delle istituzioni e collabora con soggetti pubblici e privati dello stesso territorio al fine di qualificarne e valorizzarne l'azione tesa a rispondere a rilevanti esigenze della società civile.
La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche sia proprie che di terzi, verificandone la congruità degli obiettivi e promuovendone il raggiungimento col provvedere all'attività erogativa necessaria.
La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e di statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini, operando nel rispetto di principi di economicità della gestione. In particolare può esercitare imprese con contabilità separate e può detenere partecipazioni di controllo in enti e società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori dell'arte, della cultura, dei beni ambientali, dell'istruzione, della ricerca scientifica, della sanità e della assistenza alle categorie sociali deboli, sia in Italia che all'estero.
La Fondazione potrà collegare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso l'adesione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento.
La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare e gli interventi di cui all'articolo 4 sulla base di modalità e criteri stabiliti dal presente statuto e dal "Regolamento per le modalità di intervento nei settori rilevanti", allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali.
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Art. 6 - Destinazione del reddito
Il reddito annualmente destinato in conformità al disposto dell'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, può essere accantonato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa norma e delle disposizioni dell'autorità di vigilanza, a riserve non patrimoniali costituite da:
- fondi per finanziamento di progetti pluriennali;
- fondo facoltativo per la stabilizzazione delle risorse annualmente disponibili destinato ad equilibrare nel tempo le erogazioni e l'attività, conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto, e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di vigilanza.
La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi ed ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.
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Art. 7 -
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originario e dalle riserve accantonate, è vincolato al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 4.
Esso si incrementa per:
a) apporti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1° , lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
b) accantonamenti a fondi di riserva facoltativi destinati ad incremento del patrimonio la cui determinazione sia stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza;
c) liberalità e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
Possono essere direttamente imputate al patrimonio le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria, così come definita dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite da apposito regolamento, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
Fatte salve le diverse disposizioni dell'emanando regolamento in materia, la Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producano redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari, e contenuti nella quota massima del 10 % del patrimonio; tali forme di investimento devono essere realizzate in maniera da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.
In alternativa, tali investimenti si possono effettuare liberamente con il reddito annualmente accertato, secondo le modalità di destinazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
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Art. 8 -
Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio sindacale;
- il Segretario.
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Art. 9 -
Consiglio
L'indirizzo generale dell'attività e della gestione della Fondazione nell'ambito territoriale definito dall'articolo 3 e secondo gli scopi definiti dall'articolo 4 è determinato da un Consiglio di quindici membri che dura in carica quattro anni, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento.
Il Consiglio è composto:
a) da tre membri designati dal Comune di Vignola;
b) da due membri designati dal Comune di Spilamberto;
c) da un membro designato dai Comuni di Marano sul Panaro e Savignano
sul Panaro;
d) da tre membri designati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, distintamente per ciascuno degli ambiti delle discipline
scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche;
e) da due membri designati dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Modena;
f) da quattro membri scelti fra personalità che per professionalità,
competenza ed esperienza possano contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali della Fondazione e per la cui candidatura il Consiglio potrà di
volta in volta chiedere segnalazioni ad enti pubblici e privati,
associazioni ed istituzioni del territorio di cui all'articolo 3, nel rispetto
comunque del limite disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
I componenti il Consiglio sono rieleggibili una sola volta di seguito all'altra.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.
Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.
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Art. 10 -
Procedura e modalità di nomina
Sessanta giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio dall'insediamento del Consiglio, il Presidente richiede agli enti di cui all'articolo 9 del presente statuto la designazione dei candidati, da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.
Ogni candidato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. Per ognuno di essi deve essere presentata una scheda che ne illustri, oltre ai dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di incompatibilità e di cause di sospensione.
Il Consiglio in carica, previa verifica dei requisiti, procede alla nomina dei consiglieri designati ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma del precedente articolo 9; quindi alla elezione dei quattro membri di cui alla lettera f) dello stesso comma con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Quindi fissa la data per l'insediamento del nuovo Consiglio e per le incombenze di cui alle lettere a) e b), primo comma dell'articolo 16 del presente statuto.
Qualora nella elezione dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata occorrente, si procede ad altra votazione in base alla quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti degli intervenuti.
Qualora anche in questa non si raggiunga il quorum, si procede ad una quarta votazione nella quale risulterà eletto il candidato che otterrà la maggioranza semplice.
Qualora il Consiglio all'atto della nomina accerti in alcuno dei candidati la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 11, il Presidente richiede senza indugio all'ente designante interessato una nuova designazione da far pervenire entro quindici giorni dalla data della richiesta.
I consiglieri non rappresentano gli enti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo dell'ente designante sul consigliere, nonché del potere di revoca.
Qualora l'ente a cui compete la designazione non vi provveda entro il termine stabilito nel primo comma del presente articolo, ovvero, ricorrendo il caso, entro il termine previsto dal sesto comma del presente articolo, la nomina è demandata in via esclusiva al Consiglio. In caso di superamento della soglia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, la designazione è demandata agli enti designanti nell'ordine indicato all'articolo 9 del presente statuto, con esclusione dell'ente inadempiente. Qualora anche con tale modalità si venga a superare la soglia di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera c), la designazione è demandata al Fondo per l'Ambiente Italiano, delegazione di Modena.
Alla scadenza del mandato i consiglieri rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i loro successori.
Fino alla nomina del Presidente, il nuovo Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente uscente.
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Art. 11 -
Requisiti per la designazione, la candidatura e la nomina
I designati e i candidati alle cariche di componenti gli organi collegiali della Fondazione devono essere cittadini italiani, nonché, in ragione di almeno la metà, residenti da almeno tre anni in provincia di Modena ed essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, decadenza o sospensione così come stabilito nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
Tutte le designazioni e le candidature devono essere fatte nell'interesse esclusivo della Fondazione ed essere finalizzate a dotare i suoi organi degli apporti di professionalità ed esperienza utili a valorizzarne il ruolo.
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Art. 12 -
Requisiti di professionalità
I componenti il Consiglio ed il Comitato di gestione devono essere in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza, di appropriate conoscenze specialistiche per avere maturato una concreta esperienza – scientifica, culturale, manageriale o professionale – nei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, nonché nelle attività professionali o di impresa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico. In particolare devono aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività in almeno uno dei seguenti settori:
a) amministrazione, controllo o compiti direttivi presso imprese o enti
assimilabili alla Fondazione per entità di patrimonio o di erogazione di
prestazioni, ovvero presso la stessa o altre fondazioni;
b) attività professionali o d'insegnamento superiore e universitario nelle aree
dell'architettura, dell'ingegneria, dell'economia, giuridica, umanistica,
medica, scientifica, politico-sociale.
Rappresenta carenza di idoneità professionale l'avere svolto, per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria.
Tale carenza ha la durata di tre anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.
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Art. 13 -
Requisiti di onorabilità
I componenti il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale devono essere in possesso di requisiti etici necessari a garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.
Non possiedono i requisiti di onorabilità coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
d) sono stati condannati ad una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
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Art. 14 -
Incompatibilità e decadenza
È incompatibile la carica di componente il Consiglio per chi si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
b) coloro che rivestano cariche istituzionali nell'ambito del Governo;
c) coloro che rivestano cariche elettive o di governo in tutti i comuni delle
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, nelle stesse province e
nella Regione Emilia Romagna;
d) dipendenti non docenti dello Stato e degli enti parastatali;
e) dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza sulla
Fondazione;
f) dipendenti in servizio della Fondazione e della Banca CRV Spa;
g) direttore generale della società bancaria conferitaria;
h) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il
Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale;
i) coloro che rivestano la carica di amministratore, lo stato di dipendente
non docente e soggetti non docenti in rapporto di collaborazione non
occasionale, anche a tempo determinato, dell'ente designante o dell'ente
al quale sia stata richiesta una segnalazione, nonché di società, consorzi
e organismi da questi controllati;
l) coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre fondazioni di origine
bancaria;
m) coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con
le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
n) coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto.
I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché al Segretario.
La carica di componente il Consiglio è incompatibile con quella di componente il Comitato di gestione, ad eccezione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio. Sono inoltre incompatibili fra loro le cariche di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale.
È incompatibile la carica di componente il Comitato di gestione con quella di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.
La funzione di Segretario è altresì incompatibile con la carica di componente di qualunque altro organo della Fondazione.
In caso di sopravvenuta incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.
Il consigliere, il componente il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale che senza giustificato motivo non intervengano per due volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decadono dalla carica.
La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell'organo interessato.
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Art. 15 -
Sospensione dalla carica
Costituiscono cause di sospensione dalla carica di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché dalle funzioni di Segretario della Fondazione:
a) la condanna con sentenza non definitiva:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste al precedente punto a);
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Nelle ipotesi previste alle lettere c) e d) del comma precedente, la sospensione si applica per l'intera durata delle misure applicate. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza.
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Art. 16 -
Competenze del Consiglio
Sono attribuiti al Consiglio, oltre ai compiti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, anche quelli di:
a) eleggere fra i propri componenti il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
b) eleggere su proposta del Presidente gli altri componenti il Comitato di gestione con un'unica votazione sull'intera lista di candidati;
c) revocare il Comitato di gestione in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio o quando ricorra una giusta causa, con delibera che riporti la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto su proposta di almeno quattro di essi;
d) verificare ogni due anni l'operato del Comitato di gestione e la coerenza dell'attività dallo stesso svolta con gli indirizzi dati, con possibilità di sostituirne in tutto o in parte i membri o di integrarne, su proposta del Presidente, il numero con deliberazione motivata assunta con stessa maggioranza di cui alla precedente lettera c);
e) approvare il documento programmatico previsionale;
f) deliberare l'istituzione di imprese strumentali nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
g) istituire commissioni tecniche e scientifiche con funzioni propositive e consultive anche a carattere permanente, definendone compiti, durata e compensi;
h) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza, assumendo entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti;
i) autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità degli organi per atti compiuti senza dolo o colpa grave.
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Art. 17 -
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di regola ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.
È convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi con strumento, anche telematico, che attesti la ricezione, ai componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione. L'avviso viene inviato anche ai componenti il Comitato di gestione che partecipano, senza diritto di voto.
Il Consiglio viene altresì convocato entro trenta giorni qualora almeno quattro consiglieri o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero chi sostituisce il Presidente a termini di statuto.
Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.
Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto prescritto nel successivo comma 8 nonché nell'articolo 26, primo comma, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti interni devono essere deliberate, sentito il Comitato di gestione, con la maggioranza dei due terzi arrotondato all'unità inferiore dei componenti in carica aventi diritto al voto, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le stesse maggioranze sono richieste per la elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
Le votazioni relative a elezioni o a designazioni a cariche nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio o il Comitato di gestione, si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.
Nel caso vengano nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 16, lettera g) componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale.
I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
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Art. 18 -
Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti e resta in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede il Comitato di gestione ed il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni e sul perseguimento delle finalità istituzionali.
In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il Segretario, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Comitato di gestione dei quali deve riferire nella prima riunione successiva.
Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualsiasi grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio.
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Art. 19 -
Comitato di gestione
I compiti di gestione, di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio sono attribuiti al Comitato di gestione, composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio, oltre al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio stesso.
Sono applicabili ai componenti il Comitato di gestione gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.
I componenti il Comitato di gestione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta di seguito all'altra.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.
Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui é divenuto parte.
Il Comitato di gestione resta in carica fino all'insediamento del successivo.
Il Comitato di gestione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati.
Ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato al Consiglio dalla legge o dal presente statuto.
Il Comitato di gestione verifica per i propri componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché per il Segretario la sussistenza dei requisiti, la inesistenza di situazioni di incompatibilità e di cause di decadenza o sospensione ed assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti.
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Art. 20 -
Funzionamento del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno una volta al mese.
È convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.
Il Comitato di gestione viene altresì convocato qualora almeno due suoi componenti o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero un componente a ciò designato volta per volta dallo stesso Comitato di gestione.
Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
Nel caso di nomina in Commissioni con funzioni propositive e consultive, anche a carattere permanente, di componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale.
I verbali delle sedute del Comitato di gestione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
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Art. 21 -
Collegio sindacale
Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci nominati dal Consiglio, che ne nomina contemporaneamente il Presidente, con le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, dal presente statuto e, in quanto compatibili, dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile per l'esercizio del controllo contabile.
Per la nomina si applicano le modalità previste per i consiglieri all'articolo 10, commi terzo, quarto e quinto del presente statuto.
I sindaci devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.
Sono applicabili ai componenti il Collegio sindacale gli articoli 13, 14 e 15 del presente statuto.
I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta di seguito all'altra.
Il Collegio sindacale resta in carica fino all'insediamento del successivo.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.
Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.
Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio o del Comitato di gestione decade dall'ufficio.
Il Collegio sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza ed assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti.
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Art. 22 -
Segretario
Il Segretario sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni.
Partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione con funzioni consultive e propositive; può far inserire a verbale proprie dichiarazioni.
È obbligatorio il parere motivato del Segretario in materia di bilancio, di gestione del patrimonio, di personale e di contratti per acquisti di beni e servizi.
Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio e del Comitato di gestione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti per i quali abbia avuto delega dal Comitato di gestione.
Sono applicabili al Segretario gli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.
Il Segretario è nominato dal Comitato di gestione che determina il rapporto di lavoro ed il relativo compenso.
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Art. 23 -
Indennità
Ai componenti il Consiglio compete una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni.
Ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale compete un compenso annuo nonché una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni.
Ai componenti il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni da erogarsi secondo criteri predeterminati dal Consiglio.
La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza - quando non risultano determinabili secondo criteri stabiliti dalla legge o dall'Autorità di vigilanza - è stabilita dal Consiglio, sentito il Collegio sindacale.
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Art. 24 -
Obblighi di comunicazione
Ciascun componente gli organi della Fondazione ha l'obbligo di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri sindaci.
Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi per conto proprio o di terzi in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
Nel caso di violazione dei doveri di cui ai commi precedenti, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
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Art. 25 -
Bilanci
L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio approva il documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio approva il bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Comitato di gestione ed accompagnati dalla relazione del Collegio sindacale, e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza. Sono fatte salve le diverse disposizioni dell'emanando regolamento dell'Autorità di vigilanza.
Periodicamente, con cadenza almeno quadriennale, il Consiglio, su proposta del Comitato di gestione, redige e presenta in seduta pubblica alla collettività del territorio di cui all'articolo 3 del presente statuto il bilancio di missione contenente il rendiconto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi ed ai programmi approvati, accompagnato dalla valutazione critica di qualificati esperti esterni alla Fondazione.
Per quanto concerne la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, si osservano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto applicabili.
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Art. 26 -
Liquidazione
La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo modalità previsti dalla legge, con delibera assunta con la maggioranza di almeno nove voti favorevoli del Consiglio e con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad altre fondazioni, assicurando ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione.
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