Regolamento per le modalità di intervento nei settori rilevanti

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 8, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, di seguito indicata anche come “Fondazione”, disciplina l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con le quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell’attività e l’efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015. 

Art. 2 – Principi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio di indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
Al fine di preservare il patrimonio anche nell’interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall’investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio di indirizzo.
Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un’equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

  1. l’attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l’esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
  2. l’erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
  3. la condivisione di progetti con enti e istituzioni rappresentative del territorio;
  4. altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

La Fondazione svolge la sua attività nel territorio di cui all’art. 3 dello Statuto.
In situazioni di particolare eccezionalità la Fondazione può adottare iniziative ed interventi di rilevante valore umanitario e sociale, in speciale modo nell’ambito di azioni e finalità condivise da altre fondazioni o associazioni di fondazioni, anche al di fuori del predetto ambito territoriale.

 

TITOLO II
ATTIVITA’ DEGLI ORGANI


Art. 3 – Collaborazione

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio sindacale vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 4 – Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l’organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell’attività del Consiglio di indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati. Il Consiglio di indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all’attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
A tal fine il Consiglio di indirizzo esercita le attribuzioni previste dall’art. 16 dello Statuto e, in particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale:

  1. approva il Piano programmatico pluriennale individuando l’ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Comitato di gestione;
  2. approva il Documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Comitato di gestione;
  3. delibera, su proposta del Comitato di gestione, l’istituzione e l’esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell’ambito dei settori rilevanti, anche mediante l’assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
  4. approva il Bilancio e la Relazione sulla gestione, comprensiva del Bilancio di missione, predisposti dal Comitato di gestione;
  5. verifica periodicamente i risultati dell’azione del Comitato di gestione.

Art. 5 – Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è l’organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio di indirizzo.
Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Comitato di gestione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale, il Comitato di gestione:

  1. fornisce al Consiglio di indirizzo le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
  2. predispone il Documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l’approvazione in tempo utile al Consiglio di indirizzo;
  3. predispone il Bilancio della Fondazione, corredato dalla Relazione sulla gestione, comprensiva del Bilancio di missione relativo all’attività erogativa svolta nell’esercizio precedente;
  4. predispone relazioni sui risultati di gestione e sull’attività istituzionale per il Consiglio di indirizzo.

Art. 6 – Struttura operativa

La struttura operativa, coordinata dal Segretario, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all’istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione.  Provvede altresì all’attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

 

TITOLO III
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7 – Piano programmatico pluriennale

Il Piano programmatico pluriennale contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
Nel Piano programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell’ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

Art. 8 – Documento programmatico previsionale annuale

Il Documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell’ambito delle previsioni del Piano programmatico pluriennale.
Il Documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio di indirizzo entro il mese di ottobre dell’anno precedente quello di riferimento.
In occasione della approvazione del Documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio di indirizzo può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del Piano pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
Il Comitato di gestione provvede alla gestione dell’attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale annuale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc..), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

 

TITOLO IV
DESTINATARI E MODALITA’ DI INTERVENTO

 Art. 9 – Destinatari degli interventi

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

  1. i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
  2. le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni;
  3. le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155;
  4. le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione del tempo libero;
  5. altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l’erogazione e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Comitato di gestione.

Art. 10 – Soggetti esclusi

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

  • di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione dei profitti;
  • provenienti da persone fisiche, con l’eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
  • provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
  • provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c), d) del precedente articolo 9;
  • provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
  • proposte da soggetti che operino fuori dal territorio di missione salvo quelli di particolare rilevanza in grado di produrre una significativa ricaduta di vantaggi sul territorio proprio della Fondazione.

Inoltre sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste che sostengono l’attività ordinaria o di gestione dei soggetti proponenti.
Il Comitato di gestione potrà individuare, nell’ambito dell’avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l’efficacia degli interventi.

Art. 11 – Impegni pluriennali 

Nell’ambito del Piano programmatico pluriennale di cui all’art. 7, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell’arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
L’erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

Art. 12 – Azioni informative per l’accesso agli interventi

Il Comitato di gestione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
Il Comitato di gestione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

 

TITOLO V
MODALITA’ OPERATIVE

Art. 13 – Progetti propri della Fondazione

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate. 

Art. 14 – Progetti di terzi

Nella definizione del Documento programmatico previsionale annuale il Comitato di gestione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
La richiesta deve indicare:

  1. l’oggetto del progetto o dell’iniziativa;
  2. le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell’iniziativa;
  3. gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall’iniziativa;
  4. le finalità, i contenuti e le azioni dell’intervento;
  5. il fabbisogno finanziario dettagliato e l’ammontare del contributo richiesto;
  6. le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
  7. i tempi di realizzazione;
  8. gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l’impatto dell’intervento sul territorio;
  9. l’impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’iniziativa;
  10. l’impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
  11. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle norme vigenti in materia.

Alle richieste deve essere allegato:

  1. statuto, atto costitutivo, documentazione sull’assenza dello scopo di lucro;
  2. ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
  3. eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
  4. impegno di terzi per la copertura delle spese dell’intervento eccedenti il contributo richiesto;
  5. deliberazione dell’eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell’iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.

Il Comitato di gestione potrà richiedere nell’avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Art. 15 – Ulteriori modalità operative

Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.
Il Comitato di gestione potrà deliberare finanziamenti al di fuori della procedura prevista dai bandi solo in casi eccezionali; per eventi o iniziative di particolare urgenza e di rilevante valore intrinseco; per iniziative o eventi alla cui ideazione o realizzazione la Fondazione ha collaborato ovvero siano frutto di accordi con Enti locali o altre Fondazioni; per richieste relative a importi di minima entità.
Qualora vi siano ragioni di particolare urgenza, in relazione a richieste non superiori a euro 800,00 inoltrate da enti e associazioni di cui siano note competenze e affidabilità, anche attraverso precedenti erogazioni, il Presidente può riconoscere il contributo richiesto, previa verifica circa la capienza dei relativi fondi.

 

TITOLO VI
ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

 

Art. 16 – Istruttoria

L’attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli Uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
L’istruttoria concernente la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Comitato di gestione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
L’attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

  1. delle caratteristiche del soggetto proponente;
  2. della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
  3. dell’esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
  4. degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
  5. della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
  6. della non sostituibilità rispetto all’intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

Art. 17 – Criteri per la valutazione delle richieste

Nella valutazione delle iniziative il Comitato di gestione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un’attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Comitato di gestione avuto riguardo:

  • alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
  • alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all’adeguatezza della soluzione proposta;
  • alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa;
  • ai profili innovativi dell’iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell’erogazione;
  • alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l’attività proposta e di reputazione.

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Comitato di gestione privilegia, di norma, quelli:

  1. caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
  2. capaci di perseguire l’azione attraverso la generazione diretta di risorse, l’attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
  3. in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Art. 18 – Erogazione dei contributi

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza del contributo, il completamento del progetto.
L’erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l’attuazione del progetto o dell’iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l’erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.
Il Comitato di gestione può disporre erogazioni per stati d’avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.
Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell’apporto finanziario.
La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 19 – Revoca dei contributi

La Fondazione può revocare l’assegnazione delle risorse qualora:

  • siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
  • sia accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre dell’interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
  • sia accertato che, nel termine previsto, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
  • il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.


Art. 20 – Monitoraggio e valutazione risultati

Il Comitato di gestione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

  1. lo stato di avanzamento del progetto mediante relazioni periodiche acquisite;
  2. il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
  3. la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
  4. I risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l’impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

 

TITOLO VII
PUBBLICITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

 

Art. 21 – Pubblicità della documentazione istituzionale

Lo Statuto, il Regolamento per le modalità di intervento nei settori rilevanti, il Piano programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il Bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.