Il Ministero ha approvato gli aggiornamenti statutari della Fondazione. Le modifiche riguardano il quadro normativo di riferimento, i divieti di collaborazione e la disciplina dell’esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

Il 1° settembre 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le modifiche allo Statuto della Fondazione di Vignola, portando a compimento il percorso di revisione avviato nei mesi scorsi.

La revisione rientra in un processo che riguarda l’intero sistema delle Fondazioni di origine bancaria. A oltre dieci anni dal Protocollo d’intesa del 2015, ACRI e Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno aggiornato alcune delle regole comuni per adeguarle all’evoluzione delle Fondazioni e del contesto nel quale operano. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra la continuità necessaria alla programmazione di lungo periodo e il ricambio negli organi di governo, rafforzando al tempo stesso le regole poste a tutela dell’autonomia e del patrimonio delle Fondazioni.

Questo percorso ha portato alla sottoscrizione, il 28 ottobre 2025, di un Addendum al Protocollo ACRI-MEF, al quale le singole Fondazioni sono chiamate ad adeguare i propri statuti.

Per la Fondazione di Vignola, le modifiche intervengono sull’articolo 1 e introducono i nuovi articoli 26 e 27, con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi. Restano invece invariati la durata dei mandati degli organi statutari, fissata in quattro anni, il limite di due mandati consecutivi per i componenti e lo sfasamento temporale tra le scadenze degli organi.

L’articolo 1, dedicato alla denominazione e all’origine della Fondazione, viene aggiornato nei riferimenti normativi e regolamentari. Il nuovo testo richiama la Carta delle Fondazioni, il Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 e l’Addendum del 28 ottobre 2025. Viene inoltre esplicitato che la Fondazione è dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale.

Il nuovo articolo 26, “Divieti di collaborazione”, disciplina i rapporti che la Fondazione può instaurare con persone che abbiano ricoperto incarichi negli organi della Fondazione o di altre Fondazioni di origine bancaria, prevedendo periodi di attesa differenziati prima che possano essere instaurati rapporti di collaborazione, anche subordinati o professionali, in relazione alla tipologia e alla durata dell’incarico precedentemente ricoperto.

Il nuovo articolo 27, “Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali”, disciplina l’esercizio dei diritti della Fondazione nelle società e negli enti strumentali. Sono definiti criteri e limiti per nomine, designazioni e candidature negli organi di questi soggetti, tenendo conto dei mandati precedentemente svolti nelle Fondazioni. La disposizione interviene inoltre sul conferimento di incarichi di direzione e di rapporti di collaborazione e sugli emolumenti riconosciuti ai componenti degli organi della Fondazione per incarichi ricoperti nelle società e negli enti strumentali.

L’introduzione dei due nuovi articoli comporta la conseguente rinumerazione delle disposizioni successive, senza modificarne il contenuto.

L’approvazione ministeriale conclude il percorso di revisione dello Statuto, ora consultabile nella sua forma integrale sul sito ufficiale della Fondazione di Vignola.